Il deposito cauzionale e la caparra sono due elementi importanti del contratto di affitto.
La cauzione è richiesta dal proprietario, che affitta, quale garanzia per le obbligazioni assunte in un contratto di locazione. La cauzione è prevista dalla legge allo scopo di tutelare (almeno in parte) il proprietario di un appartamento contro i possibili danni causati all’immobile, da eventuali non-pagamenti, ed in generale contro ogni possibile inadempimento. E’ disciplinata dall’articolo 11 della legge 392/78, che stabilisce che essa non può superare l’importo di tre mensilità del canone, ed è produttiva di interessi al tasso legale, che verranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale ha la funzione di garantire l’adempimento degli impegni assunti con il contratto: dal regolare pagamento dei canoni, alla restituzione dell’immobile per fine rapporto, sino al ripristino di eventuali danni arrecati dal conduttore all’immobile.
La caparra, a differenza del deposito cauzionale, può essere temporaneamente versata all’agenzia immobiliare o al proprietario dell’immobile, da parte del futuro conduttore, come interesse ed impegno per il futuro contratto di affitto. Trovato l’accordo, e stipulato il contratto di locazione, la somma versata in termini di caparra dovrà essere restituita al conduttore, o trasformata in parte quale deposito cauzionale o trattenuta come prima mensilità.
Il deposito cauzionale, invece, è la somma di denaro che il proprietario richiede nel momento della stipula del contratto di locazione a garanzia delle obbligazioni assunte nel contratto.